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Cronologia

Polizza

Clausole & CGA

Cronologia

Polizza

Esempio di polizza con premio sul fatturato pattuito. Se avete scelto un altro tipo di fatturazione, la descrizione può variare di conseguenza.

Società
(contraente)

vostra impresa

Modello SA

Condizioni
di pagamento standard

Il termine di pagamento che concedete normalmente ai vostri clienti

30 giorni

Indirizzo

Mustergasse 99a

Condizioni
di pagamento massime

il termine massimo di pagamento che potete concedere ai vostri clienti

90 giorni

CAP/Località

8000 Zurigo

Fatturato
assicurabile

il fatturato stimato con i vostri clienti assicurati per anno assicurativo.

Ca. CHF 20’000’000.-

Attività commerciale

la vostra consueta attività commerciale

produzione e commercio di legname

Inadempienze

Negli ultimi tre anni non avete ottenuto pagamenti dai vostri clienti?

Nessuna inadempienza negli ultimi 3 anni

Contratto di assicurazione
n.

vs. numero di polizza individuale che serve come identificazione univoca della vostra polizza.

123456.01

Durata del contratto

durata contrattuale della polizza assicurativa.

01.01.2020 –
31.12.2020

Durata del contratto

Periodo di un anno assicurativo

12 Mesi

Valido a partire da

la data di inizio della prestazione assicurativa.

01.01.2020

A,1

Percentuale del premio

Il premio da versare è una percentuale del fatturato con i clienti da voi assicurati presso di noi.

**% del fatturato con i clienti assicurati

Premio minimo

Il premio minimo da pagare per un anno assicurativo. Rappresenta un valore percentuale del premio annuo atteso.

CHF ** per anno assicurativo

Tassa di riscossione
(riscossione da parte di Euler Hermes Services)

percentuale di fatturato con i clienti assicurati da pagare per i servizi di riscossione.

**% del fatturato con i clienti assicurati

Commissione di riscossione minima

Commissione minima concordata per anno assicurativo.

CHF ** per anno assicurativo

Dettagli per il calcolo del premio

Per calcolare il premio, ci comunicate il fatturato effettivo con i vostri clienti assicurati nel primo mese dell'anno successivo per l'anno di assicurazione scaduto. Sulla base del fatturato effettivo, viene preparata la fattura finale dell'anno precedente. Inoltre, vi preghiamo di informarci sul fatturato previsto per il nuovo anno assicurativo.

Nel primo mese di un anno assicurativo devono essere comunicati il fatturato previsto per l'anno assicurativo e il fatturato realizzato con i clienti assicurati nell'anno assicurativo precedente.

Determinazione del premio e della commissione di riscossione

scadenza per i pagamenti di acconto. Sulla base del fatturato dichiarato viene determinato il premio annuo totale da pagare e la commissione di riscossione per l'anno assicurativo trascorso, da cui vengono detratti i pagamenti di acconto già effettuati.

Alla fine dell'anno assicurativo, compensando i pagamenti in acconto in CHF per trimestre **

A,2

Commissione di verifica del credito (controllo e monitoraggio del credito da parte di EulerHermes Services)

Per la verifica del credito e il monitoraggio continuo della solvibilità del vostro cliente, applichiamo una commissione per cliente e anno assicurativo.

CHF ** per cliente e anno assicurativo, per i clienti verificati da Euler Hermes Services

A,3

Copertura assicurativa
(§6 delle CGA)

Il nostro indennizzo per cliente e credito insoluto è limitato alla copertura assicurativa.

90% per i debitori per i quali Euler Hermes ha stabilito una somma assicurata.

80% per i debitori assicurati in regime di autovalutazione.

A,4

Indennizzo massimo
(§15 delle CGA)

I nostri indennizzi complessivi per anno assicurativo sono limitati a

** volte il premio pagato per anno assicurativo

A,5

Limite discrezionale
(§4 delle CGA)

Vi impegnate a proporci tutti i crediti eccedenti il suddetto importo per l'assunzione della copertura assicurativa e a richiedere somme assicurate sufficienti.

CHF **

A,6

Importo della franchigia
(§12 delle CGA)

la quota di indennizzo a vostro carico per cliente.

CHF **

A,7

Scadenza per la comunicazione dei crediti insoluti e conferimento del mandato di riscossione
(§9 e §10 delle CGA)

Entro questo termine (dopo la scadenza originaria) deve essere segnalato ogni credito non pagato.

** giorni dalla scadenza originaria

A,8

Revoca automatica della copertura assicurativa
(§5 delle CGA)

La copertura assicurativa scade dopo questo termine per ulteriori crediti se non è stato pagato un credito precedente assicurato o non assicurato nei confronti di un cliente. A meno che Euler Hermes non confermi la copertura assicurativa tramite una comunicazione di credito.

** giorni dalla scadenza originaria

Disposizioni particolari (A, 9)

Co-copertura di crediti esistenti (passività)

Quando stipulate il contratto avete anche la possibilità di garantire da subito i crediti esistenti a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni.

Copertura assicurativa (importi ancora dovuti)

La copertura assicurativa rimane valida anche dopo la scadenza del contratto, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni.

Assicurazione per società partecipate

la copertura assicurativa può essere estesa anche alle società affiliate o partecipate nazionali ed estere.

Proroga della validità delle somme assicurate

nel caso in cui dovessimo ridurre o annullare la somma assicurata, tale riduzione o annullamento avrà effetto per voi solo X giorni dal ricevimento alla comunicazione di credito.

Pagamenti anticipati del Contraente

la copertura assicurativa si estende anche ai vostri pagamenti anticipati a fornitori per i quali non è stato ancora fornito un corrispettivo.

Copertura assicurativa per i crediti ceduti

se avete ceduto i vostri crediti a un istituto finanziario, ad esempio una banca, potete integrare anche questi crediti nella copertura assicurativa. La somma assicurata pattuita si applica ai vostri crediti e a quelli ceduti.

Costi di fabbricazione

la copertura assicurativa si estende anche ai costi di produzione derivanti dalla fabbricazione dei beni o dall’inizio del servizio.

Limitazione della revoca automatica della garanzia

voi dovrete segnalarci solo il mancato rispetto della scadenza relativa ai crediti che superano un determinato importo.

Copertura assicurativa per impegni di fornitura vincolanti:

avete assunto con il vostro cliente un impegno vincolante di fornitura di cui non potete liberarvi? In caso di riduzione o annullamento della somma assicurata, la copertura assicurativa rimane valida a patto che vengano soddisfatte determinate condizioni, ovvero se fornite i beni e/o i servizi entro il termine stabilito.

Esclusione dalla copertura assicurativa per i crediti derivanti da forniture e prestazioni che incorrono in sanzioni economiche o commerciali

i vostri crediti relativi a forniture di beni, opere e servizi che violano leggi o regolamenti applicabili, ad esempio in caso di sanzioni economiche o commerciali, non sono assicurati.

Autovalutazione

nell’ambito dell’autovalutazione, è possibile ottenere la copertura assicurativa fino al limite discrezionale fissato (A,5.) senza richiedere a noi una somma assicurata. Per verificare se la copertura assicurativa è possibile o meno, è possibile utilizzare le agenzie di informazione citate o la precedente esperienza di pagamento con tale cliente. Tuttavia, una volta che i crediti insoluti nei confronti di un cliente superano il limite discrezionale stabilito, deve essere richiesta a noi una somma assicurata.

Copertura dei rischi politici:

i seguenti eventi sono inclusi nella copertura assicurativa:

  • eventi co-causati da guerre, eventi bellici, disordini interni, sommosse, rivoluzioni od ostacoli al commercio di beni e / o traffico dei pagamenti da parte di autorità o di istituzioni statali.
  • Eventi assicurati in cui il cliente è un’azienda di diritto pubblico.

Paesi assicurati

Elenco dei paesi

Clausole

Esclusione della copertura assicurativa per crediti derivanti da forniture e prestazioni che violano sanzioni economico-commerciali

Non sono assicurati i crediti derivanti da fornitura di merci, prestazioni d'opera e servizi che violano leggi o regola-menti pertinenti (inclusi leggi e regolamenti che prevedono sanzioni economico-commerciali).

Si precisa che l'assicuratore non concede copertura assicurativa ai sensi del contratto d'assicurazione né versa presta-zioni d'indennità se la concessione della copertura e/o il pagamento delle prestazioni lo esporrebbe a misure sanziona-torie, divieti o limitazioni secondo le leggi e i regolamenti sulle sanzioni economico-commerciali pertinenti.

Copertura di crediti in corso (garanzia antecedente)

All’inizio del contratto, la copertura assicurativa si estende anche a crediti già in corso, a condizione che non siano stati pattuiti termini di pagamento più lunghi rispetto a quelli menzionati nelle Condizioni speciali (A) ed a condizione che all’inizio del contratto i crediti non siano in sofferenza.

Il premio supplementare menzionato per questa copertura nelle Condizioni speciali (A, 11) è dovuto all’inizio del contratto e non fa parte del premio minimo stabilito nelle Condizioni speciali (A, 1.2).

Copertura assicurativa ulteriore (garanzia susseguente)

In deroga ai §§ 1 e 2 cifra 7 CGA, Euler Hermes indennizza parimenti l’assicurato per le perdite su crediti assicurati, che al termine del contratto d’assicurazione sono inesigibili. L’inclusione di crediti non assicurati (§ 3 cifra 2 CGA) al termine del contratto d’assicurazione è esclusa.

Gli obblighi di adempimento secondo i §§§ 8, 9, 10 e § 12 cifre 4 e 5 CGA continuano a sussistere in questo caso anche al termine del contratto d’assicurazione.

A complemento del § 15 CGA, la prestazione d’indennità – nel caso in cui il sinistro si verificasse dopo il termine del contratto d’assicurazione – sarà computata all’ultimo anno di assicurazione.

Proroga della validità delle somme assicurate

  1. In deroga al § 2 cifra 3 CGA, la riduzione delle somme assicurate o l’abolizione della copertura assicurativa acqui-stano efficacia solo ** giorni dopo l’arrivo della relativa comunicazione del limite di credito e vengono applicate solo a partire da questo momento per tutti i crediti derivanti da forniture e servizi futuri dell’assicurato nei confronti del cliente interessato. La proroga della validità delle somme assicurate produce i suoi effetti solo qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    1. 1.1. si tratta di un cliente che negli ultimi 12 mesi precedenti la comunicazione del limite di credito ha acquistato almeno due volte merci o servizi pagandoli regolarmente entro il termine di pagamento pattuito, cui si aggiunge un termine di sollecito; e
    2. 1.2. all’arrivo della comunicazione del limite di credito, per questo cliente non si è verificato un sinistro ai sensi del § 11 CGA, né si configura l’esclusione automatica dei rischi ai sensi del § 5 CGA.
  2. Qualora durante il termine indicato nel primo paragrafo si verifichi una delle circostanze descritte alla cifra 1.2, la copertura assicurativa cessa automaticamente ai sensi del § 2 cifra 7 CGA per tutti i crediti relativi a forniture e servi-zi futuri.
  3. La suddetta norma non trova applicazione qualora per il cliente interessato abbia già acquisito efficacia, in deroga alle CGA, una comunicazione del limite di credito in virtù della clausola «Copertura assicurativa per contratti vinco-lanti» eventualmente pattuita nella polizza d’assicurazione.
  4. La suddetta norma non trova applicazione per i clienti residenti in un Paese che nelle Condizioni speciali (A, 12) sia segnalato con una “No” nella nota relativa alla proroga della validità delle somme assicurate.

Assicurazione per società collegate

  1. Nei confronti dei clienti inclusi nell’assicurazione sussiste una copertura assicurativa ***anche/solo*** per i crediti derivanti da forniture di merci, prestazioni d’opera e servizi delle aziende (coassicurati) menzionate nelle Condizioni speciali (A, 11).

    Il premio per i crediti assicurati delle aziende (coassicurati) deve essere pagato in aggiunta alla tassa d’assicurazione o ad altri emolumenti analoghi applicabili di volta in volta.
  2. Tutte le notifiche e le dichiarazioni nonché gli impegni e gli obblighi possono essere rilasciate rispettivamente adem-piuti sia dall’assicurato sia dai coassicurati. Tutte le dichiarazioni e azioni di Euler Hermes devono essere effettuate nei confronti dell’assicurato, salvo diversa pattuizione.

    Le violazioni da parte dell’assicurato di obblighi e impegni legali o contrattuali assunti, possono essere fatte valere nei confronti di qualsiasi coassicurato. Inversamente, le violazioni di obblighi e impegni di un coassicurato possono esse-re fatte valere anche nei confronti dell’assicurato. Per il resto, le disposizioni delle Condizioni generali di assicurazione fanno stato anche nell’ambito dei rapporti con i coassicurati.

    *** Nota ***
    La somma assicurata stabilita per un cliente vale sia per i crediti dell’assicurato sia per quelli dei coassicurati.
    alternativ
    Più somme assicurate stabilite per un cliente si applicano indipendentemente l’una dall’altra per i crediti dell’assicurato rispettivamente dei coassicurati.

Copertura assicurativa per crediti ceduti

  1. Nei confronti dei clienti inclusi nell’assicurazione sussiste una copertura assicurativa anche per i crediti che l’assicurato ha ceduto o avrà ceduto all’azienda (coassicurato) menzionata nelle Condizioni speciali (A,11) e che originariamente derivano da forniture, prestazioni d’opera e servizi dell’assicurato.
  2. Tutte le notifiche e le dichiarazioni nonché gli impegni e gli obblighi possono essere rilasciate rispettivamente adem-piuti sia dall’assicurato sia dai coassicurati. Tutte le dichiarazioni e azioni di Euler Hermes devono essere effettuate nei confronti dell’assicurato, salvo diversa pattuizione.

    Le violazioni da parte dell’assicurato di obblighi e impegni legali o contrattuali assunti, possono essere fatte valere nei confronti di qualsiasi coassicurato. Inversamente, le violazioni di obblighi e impegni di un coassicurato possono esse-re fatte valere anche nei confronti dell’assicurato. Per il resto, le disposizioni delle Condizioni generali di assicurazione fanno stato anche nell’ambito dei rapporti con i coassicurati.

    *** Nota ***
    La somma assicurata stabilita per un cliente vale sia per i crediti dell’assicurato sia per quelli dei coassicurati.

Costi di fabbricazione

  1. La copertura assicurativa sussiste per i costi di fabbricazione sorti durante il periodo di validità del contratto d’assicurazione a partire dall’inizio della fabbricazione di merci fino alla loro ultimazione oppure a partire dalla pre-stazione d’opera o di servizi, a condizione che gli stessi si basino su un ordine scritto e che Euler Hermes abbia accor-dato una somma assicurata per il cliente.
  2. Per costi di fabbricazione si intendono quelle spese e quei costi comuni che – in base ai principi della regolare contabi-lità dei costi e senza tenere conto di un mancato guadagno – sono da attribuire comprovatamente alle merci da pro-durre o alle prestazioni d’opera o ai servizi da fornire e che erano necessari per l’adempimento contrattuale. Questo include gli impegni giuridicamente fondati dell’assicurato derivanti da forniture o da prestazioni d’opera o servizi di terzi, nella misura in cui erano necessari per l’adempimento del contratto.
  3. I costi di fabbricazione sono assicurati nell’ordine in cui sono sorti, al massimo fino al valore dell’ordine,
    1. 3.1 nella misura in cui il totale dei crediti assicurati derivanti da forniture, prestazioni d’opera o servizi non raggiunge la somma assicurata, e
    2. 3.2 nella misura in cui l’inizio della prestazione al momento della soppressione della copertura assicurativa secondo il § 2 cifra 3 CGA o al momento in cui si verifica il sinistro secondo il § 11 CGA non risale a un periodo superiore rispet-to al termine stabilito nelle Condizioni speciali (A, 12), e
    3. 3.3 nella misura in cui i costi di fabbricazione sono provati e attribuibili all’ordine assicurato.
  4. Immediatamente dopo ricezione della notifica del limite di credito secondo il § 2 cifra 3 CGA o al verificarsi del sini-stro secondo il § 11 CGA, l’assicurato deve specificare lo stato della fabbricazione in quel giorno per ogni ordine e notificare i costi di fabbricazione accumulati fino a quel momento secondo la cifra 2 nonché i crediti scaturiti fino a quel momento per forniture di merci, prestazioni d’opera e servizi.
  5. Se la copertura assicurativa per un cliente termina in virtù di una delle condizioni indicate al § 2 cifra 7 CGA, termine-rà anche la copertura assicurativa per i costi di fabbricazione che nasceranno in futuro. In deroga a questa disposi-zione, Euler Hermes ha il diritto – secondo il § 8 CGA – di incaricare l’assicurato di ultimare le merci che si trovano in produzione. In questo caso, i costi di fabbricazione necessari per l’ultimazione sono assicurati anche nella misura in cui superano la somma assicurata.
  6. Se Euler Hermes sopprime la copertura assicurativa per un cliente secondo il § 2 cifra 3 CGA, si riterrà che il caso di sinistro per i costi di fabbricazione si sia verificato 12 mesi dopo ricezione di questa comunicazione, nella misura in cui fino a questo momento Euler Hermes non abbia impartito istruzioni ai sensi della cifra 5 o non sia già dato il caso di sinistro secondo il § 11 CGA.
  7. La copertura assicurativa per costi di fabbricazione scaturiti termina al più tardi 3 mesi dopo la fine del contratto d’assicurazione, a meno che l’assicurato non abbia fatturato i costi di fabbricazione entro il termine sotto forma di forniture, prestazioni d’opera o servizi.
  8. I costi di fabbricazione sottostanno all’obbligo d’inserimento nel contratto.
  9. Al momento del calcolo della perdita, i pagamenti ed i ricavi conformemente al § 12 cifra 2 CGA saranno dedotti dai costi di fabbricazione.

Autovalutazione

  1. Se per un cliente dell’assicurato non è stata presa alcuna decisione di credito da parte di Euler Hermes, a complemen-to del § 2 CGA sono assicurati i crediti vantati nei confronti di questo cliente fino all’ammontare del limite discrezio-nale stabilito nelle Condizioni speciali (A, 7), purché l’assicurato conceda un credito al cliente e siano soddisfatte le condizioni seguenti:
    1. 1.1 L’assicurato non è a conoscenza di fatti o circostanze che non giustificherebbero la concessione del credito. In particolare, negli ultimi 12 mesi antecedenti la nascita del nuovo credito non si è verificata presso il cliente nessuna delle circostanze menzionate nel § 9 cifra 2.2 a 2.4 CGA e non vi sono crediti insoluti secondo il § 9 cifra 2.1 CGA. Inoltre, il cliente non è insolvente. L’insolvenza in questo senso significa la presenza di uno dei fatti menzionati nel § 11 cifra 2 a 5 CGA.
    2. 1.2 Nessun rifiuto di concessione di una somma assicurata per questo cliente da parte di Euler Hermes deve essere pervenuta all’assicurato entro gli ultimi 12 mesi prima della concessione del credito.
    3. 1.3 Il credito accordato deve essere giustificato senza alcun dubbio mediante un’informazione scritta di un’agenzia d’informazioni economiche, risalente a non più di 12 mesi fa. Le agenzie d’informazioni pattuite sono stabilite nelle Condizioni speciali (A, 11). Quale forma scritta vale anche la stampa di un’informazione fornita mediante collega-mento on-line. L’informazione deve giustificare, senza alcun dubbio, il credito accordato senza limitazioni o racco-mandazione di garanzie, mediante indicazione di un corrispondente importo massimo del credito.
    4. 1.3.1 Si può rinunciare all’informazione di un’agenzia d’informazioni, se negli ultimi 12 mesi il cliente ha ricevuto due volte forniture di merci o ha fatto ricorso a prestazioni d’opera o servizi, ed ha pagato gli stessi al più tardi entro 30 giorni dopo la scadenza prevista inizialmente.
    5. 1.3.2 Se il credito accordato supera l’importo di *** 0’000.-, il cliente deve aver ricevuto almeno due volte forniture di merci oppure aver fatto ricorso a prestazioni d’opera o servizi per un valore minimo di *** 0’000.- cadauno, ed aver pagato gli stessi al più tardi entro 30 giorni dopo la scadenza prevista inizialmente.
    6. 1.4 L’assicurato ha l’obbligo di conservare per un periodo di 12 mesi, a disposizione di Euler Hermes per l’esame, tutti i documenti che fungono da base per la concessione del credito.
    1. 2.1 Se un credito rimane insoluto fino alla scadenza del termine di notifica specificato in (A, 9), l’assicurato dovrà avviare tempestivamente per iscritto o collegamento on-line una delle due misure menzionate al § 10 cifra 1 CGA.
    2. 2.2 L’inesigibilità dei crediti assicurati nell’ambito dell’autovalutazione è data, oltre che nei casi menzionati nel § 10 cifre 2 a 5 CGA, se il credito assicurato non è pagato interamente o non lo è del tutto, e se il termine fissato nelle Condizioni speciali (A, 12), con decorrenza dal giorno in cui Euler Hermes riceve il mandato d'incasso, è scaduto (presunta insolvenza).
  2. La copertura assicurativa nell’ambito dell’autovalutazione non si estende ai clienti, la cui sede si trova in uno dei paesi elencati nelle Condizioni speciali (A, 12) e contrassegnati con la lettera «N» nella colonna autovalutazione.
  3. I fatturati rispettivamente i crediti, per i quali l’assicurato ottiene la copertura assicurativa nell’ambito dell’autovalutazione, devono essere comunicati nella notifica per il calcolo del premio.
  4. Dopo la soppressione automatica della copertura assicurativa per clienti, che erano assicurati nell’ambito dell’autovalutazione, la copertura assicurativa viene ripristinata per crediti derivanti da ulteriori forniture e prestazio-ni d’opera o servizi effettuati a partire dalla soppressione, se tutti i crediti scaduti sono stati pagati e se per i nuovi crediti scaturiti non esistono informazioni negative secondo il § 9 cifra 2.1 a 2.4 CGA.
  5. Nella misura in cui i crediti vantati nei confronti di un cliente superano complessivamente il limite discrezionale (A, 7), la copertura assicurativa sussiste per la totalità dei crediti solamente se Euler Hermes ha stabilito una somma assicurata.
  6. Al momento della ricezione della notifica del limite di credito accordato da Euler Hermes, qualsiasi limite di credito concesso dall’assicurato nell’ambito dell’autovalutazione si estingue per i crediti futuri del medesimo cliente.

Limitazione della soppressione automatica della copertura assicurativa

In deroga al § 5 CGA la copertura assicurativa sussiste anche per crediti derivanti da ulteriori forniture, prestazioni d’opera e servizi, se un credito assicurato o non assicurato nei confronti di un cliente, per il quale Euler Hermes ha stabilito una somma assicurata, non è stato pagato del tutto o in parte allo scadere del termine stabilito (A, 10) e se non supera l’importo menzionato nelle Condizioni speciali (A, 11).

Per questi crediti decade l’obbligo dell’assicurato di notificare i crediti insoluti secondo il § 9 cifra 3 CGA allo scadere del termine stabilito nelle Condizioni speciali (A, 9) e pertanto decade anche l’obbligo di conferire il mandato d’incasso secondo il § 10 cifra 1 CGA.

Copertura assicurativa per impegni di fornitura vincolanti

  1. Se l’assicurato ha assunto un impegno vincolante di fornitura nei confronti di un cliente interessato da una limitazio-ne o soppressione della copertura assicurativa, prima della ricezione presso l’assicurato della notifica del limite di credito, impegno dal cui adempimento non può liberarsi, la copertura assicurativa resterà valida per l’estensione attualmente in vigore.

    Ciò vale tuttavia solo per i crediti derivanti da impegni di fornitura vincolanti che devono essere rispettati entro la durata del contratto d’assicurazione ed entro il termine menzionato nelle Condizioni speciali (A, 12), dopo ricezione della comunicazione relativa alla limitazione o soppressione della copertura assicurativa.
  2. La copertura assicurativa per crediti derivanti da impegni di fornitura non ancora adempiuti termina in ogni caso automaticamente, non appena è sorpassato il termine di esclusione pattuito dopo la scadenza iniziale secondo il § 5 CGA o al verificarsi di un sinistro secondo il § 11 CGA.

Copertura assicurativa contro i rischi politici

  1. In deroga al § 2 cifra 4.1 e § 2 cifra 4.6 CGA, la copertura assicurativa sussiste anche per perdite su crediti assicu-rati che derivano dalla circolazione transfrontaliera di merci e servizi nei confronti di clienti e acquirenti di diritto pubblico assicurati con sede in uno dei paesi stabiliti nel contratto d’assicurazione, purché simili crediti siano inesigibi-li a causa di circostanze politiche.

    I crediti sono assicurati nell’ambito della presente clausola solo se l’assicuratore, prima che nasca il credito, abbia accordato al corrispondente cliente una somma assicurata mediante comunicazione scritta o collegamento on-line.
  2. A complemento del § 11 CGA, l’inesigibilità a causa di circostanze politiche sussiste:
    1. 2.1. se dopo l’adempimento secondo contratto da parte dell’assicurato della prestazione pattuita contrattualmente, l’adempimento o il recupero del credito sotto qualsiasi forma è impedito a causa di guerre, eventi bellici, disordini interni, sommosse o rivoluzione; oppure
    2. 2.2. se si è verificato un caso di conversione e trasferimento, per cui a seguito di ostacoli al traffico dei pagamenti internazionale imposti da autorità o istituzioni statali, gli importi versati dal debitore estero in adempimento dei suoi impegni quale controvalore del credito presso una banca solvente nel suo paese a scopo di trasferimento all’assicurato, non vengono convertiti nella moneta pattuita o non vengono trasferiti, benché tutte le prescrizioni per la conversione e il trasferimento di questi importi siano state rispettate - il precitato obbligo di versamento non è una premessa per la copertura assicurativa nel caso di acquirenti di diritto pubblico;
  3. In caso di aggravio del rischio o per altra giusta causa, l’assicuratore ha il diritto di sospendere la copertura assicu-rativa per un singolo paese o per tutti i paesi.

    Questa misura acquista efficacia per crediti futuri a ricezione della comunicazione presso l’assicurato.
  4. La copertura assicurativa non sussiste per perdite su crediti causate direttamente o indirettamente da guerre che coinvolgono uno dei seguenti paesi: Cina, Francia, Gran Bretagna, Federazione Russa o Stati Uniti d’America (indi-pendentemente dal fatto che la perdita si verifichi prima o dopo lo scoppio delle ostilità).

Pagamenti anticipati dell’assicurato

Se per un fornitore dell’assicurato incluso nell’assicurazione è stata accordata una somma assicurata, la copertura assicurativa si estende al diritto di rimborso di quei pagamenti anticipati, che l’assicurato ha effettuato al suo fornito-re in base agli accordi contrattuali.

La copertura assicurativa non sussiste, se per la fornitura, le prestazioni d’opera o i servizi viene stipulato un termine più lungo rispetto al termine di pagamento massimo menzionato nelle Condizioni speciali. Il termine inizia con il pagamento anticipato.

Ogni fornitura, prestazione d’opera o servizio che sono stati effettuati in adempimento del contratto, saranno com-putati al pagamento anticipato.

Il valore complessivo dei pagamenti anticipati deve essere notificato per il calcolo del premio.

CGA

§ 1 Oggetto dell’assicurazione

Euler Hermes indennizza le perdite sui crediti inesigibili derivanti da forniture, prestazioni d’opera e servizi, nella misura in cui questi crediti sono scaturiti durante il periodo di validità del contratto d’assicurazione e diventano inesigibili a fronte di un sinistro che si è verificato durante il perio-do di validità del contratto d’assicurazione.

§ 2 Estensione della copertura assicurativa

  1. La copertura assicurativa sussiste per crediti liberi di contropretese derivanti da forniture, prestazioni d’opera e servizi. La copertura assicurativa inizia con la spedizione della merce o l’esecuzione della prestazione d’opera o dei servizi, a condizione che i crediti derivanti da queste forniture, prestazioni d’opera o servizi vengano fatturati entro i prossimi 30 giorni. Se la fatturazione avviene più tardi, la copertura assicurativa inizierà solo da quel momento.
  2. I crediti sono assicurati solo se Euler Hermes ha accordato una somma assicurata per il rispettivo cliente prima della nascita del credito mediante notifica del limite di credito. Quali notifiche del limite di credito ai sensi del presente contratto d’assicurazione valgono tutte le comunicazioni di Euler Hermes all’assicurato, con le quali vengono comunicate all’assicurato le decisioni relative alla copertura assicurativa per il corrispondente cliente o per la totalità dei clienti aventi sede in un paese. Una simile notifica del limite di credito può avvenire per iscritto o collegamento on-line.
  3. In caso di aggravio del rischio o per altra giusta causa, Euler Hermes ha il diritto di limitare o sospendere immediatamente la copertura assicurativa per un singolo cliente o per la totalità dei clienti aventi sede in un paese, mediante notifica del limite di credito. Quale simile limitazione della copertura assicurativa vale anche, ma non esclusivamente, la riduzione della somma assicurata e la riduzione della quota assicurata.

    Questa misura acquisterà efficacia per crediti futuri al momento della ricezione della notifica del limite di credito presso l’assicurato. Se viene ridotta la somma assicurata, i crediti futuri saranno assicurati fino a concorrenza della somma assicurata ridotta, sempre che vi sia disponibilità a seguito del pagamento di crediti in corso.
  4. La copertura assicurativa non sussiste per perdite sui crediti
    1. 4.1 nei confronti di acquirenti di diritto pubblico e persone fisiche, purché i crediti non siano scaturiti nei confronti di queste ultime in relazione all’esercizio di un’attività imprenditoriale delle persone fisiche,
    2. 4.2 nei confronti di un cliente, al cui capitale l’assicurato partecipa direttamente o indirettamente a titolo maggioritario o sulla cui amministrazione può esercitare un influsso determinante; lo stesso vale nel caso di una corrispondente partecipazione del cliente al capitale dell’assicurato o della possibilità di un influsso determinante sulla sua amministrazione,
    3. 4.3 scaturite da interessi di mora legali o contrattuali, penalità contrattuali, risarcimento dei danni, perdite di cambio e costi derivanti da reclami per i difetti dell’opera o altre obiezioni del cliente,
    4. 4.4 derivanti dalla locazione e dall’affitto di immobili,
    5. 4.5 derivanti da forniture, prestazioni d’opera e servizi, per la cui esecuzione non sono disponibili le necessarie autorizzazioni, nonché crediti derivanti dalla fornitura di merci, la cui importazione nel paese di destinazione o esportazione infrange un divieto esistente,
    6. 4.6 causate da guerre, eventi bellici, disordini interni, sommosse, rivoluzione, terrorismo, sciopero, sequestro, ostacoli al traffico delle merci e dei pagamenti da parte di autorità o istituzioni statali, calamità naturali e calamità provocate direttamente o indirettamente dall’energia nucleare.
  5. Tasse doganali, imposte sul valore aggiunto e altre imposte non sono assicurate.
  6. Non sono assicurati i crediti per i quali l’assicurato ha pattuito sin dall’inizio con il suo cliente, al momento della stipulazione del contratto, termini di pagamento più lunghi rispetto a quanto stabilito nelle Condizioni speciali, a meno che la notifica del limite di credito contenga una disposizione divergente.
  7. La copertura assicurativa per i crediti nei confronti di un cliente derivanti da ulteriori forniture, prestazioni d’opera e servizi termina con la sop-pressione della copertura assicurativa, mediante notifica del limite di credito secondo il § 2 cifra 3 CGA, con la soppressione automatica della copertura assicurativa secondo il § 5 CGA o al verificarsi di un sinistro secondo il § 11 CGA. Con la fine del contratto d’assicurazione termina anche la copertura assicurativa per tutti i crediti nei confronti di un cliente.

§ 3 Crediti / Ordine cronologico di assicurazione / Computo dei pagamenti

  1. I crediti sono assicurati nell’ordine cronologico in cui nascono, fino a concorrenza della somma assicurata stabilita per il cliente.
  2. I crediti non assicurati eccedenti la somma assicurata subentrano nella copertura assicurata, se e nella misura in cui dei crediti assicurati sono stati pagati. Gli assegni e le cambiali sono considerati quale pagamento solo al momento del loro incasso.

    Un subentro di crediti non assicurati è escluso, se viene soppressa la copertura assicurativa secondo il § 2 cifra 3 CGA, se la copertura assicurativa secondo il § 5 CGA non sussiste più, se si è verificato il sinistro o se il contratto d’assicurazione viene terminato.
  3. Ogni pagamento in entrata viene computato di volta in volta al credito più vecchio.

§ 4 Obbligo di includere i crediti nel contratto / Limite discrezionale

L’assicurato ha l’obbligo di chiedere per tutti i crediti nei confronti dei suoi clienti nei paesi assicurati (A, 12) delle somme assicurate sufficienti, se il totale dei crediti concessi a un cliente supera il limite discrezionale menzionato nelle Condizioni speciali (A, 7).

§ 5 Soppressione automatica della copertura assicurativa

La copertura assicurativa termina per crediti derivanti da ulteriori forniture, prestazioni d’opera o servizi, se un precedente credito assicurato o non assicurato, vantato nei confronti di un cliente, non è stato pagato al più tardi entro il termine dopo la scadenza iniziale (A, 10), indipendente-mente dalla notifica del credito non pagato da parte dell’assicurato, a meno che Euler Hermes non confermi la copertura assicurativa mediante notifica del limite di credito.

§ 6 Quota assicurata

Ogni perdita calcolata secondo il § 12 CGA è indennizzata secondo la percentuale indicata nelle Condizioni speciali (A, 5), a meno che nella notifica del limite di credito sia stabilita nel singolo caso una percentuale diversa.

La parte del credito assicurato non soggetta a indennità non può essere assicurata o coperta in altro modo presso terzi.

§ 7 Premio

  1. L’assicurato deve fornire a Euler Hermes le indicazioni menzionate nelle Condizioni speciali (A, 4.1), necessarie per il calcolo del premio. Se l’assicurato non ottempera a questo obbligo o non vi ottempera nella dovuta forma, Euler Hermes non è vincolata al contratto d’assicurazione in base alle condizioni previste dagli art. 6 e 8 della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
  2. L’assicurato garantisce a Euler Hermes il premio minimo per anno di assicurazione menzionato nelle Condizioni speciali (A, 1.2).
  3. I premi devono essere pagati, unitamente alla tassa di bollo legale (attualmente 5 % del premio per clienti assicurati in Svizzera e nel Liechtenstein) e se del caso unitamente a ulteriori imposte previste dalla legge, entro 10 giorni dalla data della fattura.
  4. Se un premio non viene pagato alla scadenza, l’assicurato sarà sollecitato – secondo le disposizioni di legge – a pagare il premio arretrato, entro 14 giorni a partire dalla data di spedizione del sollecito. Se il sollecito resta senza esito, l’obbligo di Euler Hermes di fornire la prestazione sarà sospeso con decorrenza dalla fine del termine di sollecito e Euler Hermes avrà il diritto di recuperare il pagamento del premio arretrato tramite le vie legali oppure di rescindere il contratto.

    Con l’invio del secondo sollecito per raccomandata vengono imputate tasse d’ingiunzione pari a CHF 200.-/EUR 180.-/USD 200.- (espresse nella valuta del contratto di cui al § 17 CGA). Le tasse d’ingiunzione imputate sono dovute indipendentemente dal fatto che dopo il secondo sollecito il premio venga pagato o che l’obbligo di Euler Hermes di fornire la prestazione sia sospeso. In caso di mancato pagamento delle tasse d’ingiunzione Euler Hermes si riserva il diritto di procedere al loro recupero tramite le vie legali.
  5. Indipendentemente dalle suddette disposizioni, Euler Hermes è liberata dall’obbligo di fornire la prestazione fino ad avvenuto pagamento del primo premio, a condizione che il contratto d’assicurazione non sia ancora stato consegnato all’assicurato.

    Per il resto fanno stato le corrispondenti disposizioni della Legge federale sul contratto d’assicurazione (art. 18 a 24 LCA).

    Euler Hermes Services è stata autorizzata da Euler Hermes ad emettere e incassare, a nome della stessa, le fatture per il premio.

§ 8 Obbligo generale di diligenza / Limitazione del sinistro

L’assicurato si impegna, con la diligenza che si richiede a un buon commerciante, a prendere tutte le misure adeguate allo scopo di evitare o ridurre una perdita.

Euler Hermes e Euler Hermes Services hanno il diritto, senza esservi obbligate, per ridurre il rischio di una perdita, di stipulare a nome dell’assicurato degli accordi con singoli suoi clienti, a tutela dei crediti.

L’assicurato ha l’obbligo di seguire le istruzioni di Euler Hermes e di ottenere il consenso di Euler Hermes prima della conclusione di transazioni o accordi di pagamento, rispettivamente prima di avviare misure allo scopo di ridurre le perdite. In caso contrario, l’assicurato perde qualsiasi diritto a un’indennità in caso di sinistro.

§ 9 Obblighi di notifica e condotta dell’assicurato

  1. L’assicurato notificherà immediatamente per iscritto o collegamento on-line l’insolvenza di un cliente assicurato mediante mandato d'incasso.
  2. Nella domanda di concessione di una somma assicurata, l’assicurato comunicherà a Euler Hermes, se negli ultimi 12 mesi antecedenti la domanda
    1. 2.1 dei crediti scaduti non sono stati pagati o non sono stati pagati entro il termine stabilito nelle Condizioni speciali (A, 10), oppure
    2. 2.2 delle cambiali sono state successivamente prorogate, in deroga all’accordo di pagamento iniziale, oppure
    3. 2.3 assegni, cambiali o note di debito non sono stati onorati per mancanza di copertura, oppure
    4. 2.4 è venuto a conoscenza di informazioni sfavorevoli relative alla situazione patrimoniale o al modo di pagamento del cliente.
  3. Dopo la sua domanda, l’assicurato notificherà immediatamente per iscritto o collegamento on-line i fatti menzionati al § 9 cifra 2.2 a 2.4 CGA.
  4. L’assicurato
    1. 4.1 notifica immediatamente per iscritto o collegamento on-line tutte le deroghe alla sua gestione degli affari descritta nelle Condizioni speciali (p.es. attività commerciale e accordi di pagamento),
    2. 4.2 ottiene l’accordo di Euler Hermes, prima della successiva proroga dei termini di pagamento,
    3. 4.3 fornisce tutte le informazioni e inoltra tutta la documentazione che Euler Hermes ritiene necessarie per stabilire il sinistro e l’ammontare della perdita e che Euler Hermes o terzi da questa designati per l’esecuzione dell’incasso ritengono necessarie,
    4. 4.4 concede a Euler Hermes il diritto di prendere visione della sua documentazione commerciale, essenziale per il rapporto contrattuale, e di chie-derne o allestirne delle copie,
    5. 4.5 notifica immediatamente tutti i pagamenti effettuati dal cliente o da terzi rispettivamente la riduzione o la compensazione del suo credito effettua-te in altro modo,
    6. 4.6 è obbligato a osservare le disposizioni stabilite alle cifre 4.2 a 4.5, dopo che Euler Hermes ha versato un’indennità.
  5. L’assicurato tratterà con la massima riservatezza le informazioni di Euler Hermes relative alla solvibilità di uno dei suoi clienti o di ditte terze. Dato che queste informazioni vengono fornite senza alcun impegno, l’assicurato rinuncia a pretese nei confronti di Euler Hermes, che potrebbero derivare da queste comunicazioni confidenziali, nella misura in cui l’esclusione di una responsabilità di Euler Hermes è legalmente consentita.

    L’assicurato si impegna inoltre a liberare Euler Hermes da qualsiasi pretesa fatta valere da terzi, che potrebbero venire a conoscenza delle infor-mazioni date.

§ 10 Incasso

  1. Se un credito rimane insoluto fino alla scadenza del termine di notifica specificato in (A, 9), l’assicurato dovrà avviare tempestivamente per iscritto o collegamento on-line una delle due seguenti misure:
    1. 1.1 conferire a Euler Hermes Services, mediante inoltro del mandato d’incasso con tutti gli allegati, l’ordine d’incasso di tutti i suoi crediti nei confronti del corrispondente cliente; oppure
    2. 1.2 proporre a Euler Hermes per questo credito una proroga del termine per la notifica dei crediti insoluti (A, 9). Euler Hermes potrà approvare o rifiutare questa proposta integralmente o in parte. Euler Hermes prende nota di questa proposta senza verificare se il credito corrisponde alle condizioni del contratto d’assicurazione.

      Se Euler Hermes approva questa proposta e se il credito, alla scadenza del termine così prorogato, resta insoluto, l’assicurato dovrà nuovamente avviare tempestivamente una delle due misure sopra. menzionate.

      Se Euler Hermes rifiuta questa proposta, entro il termine di 7 giorni dopo ricezione del rifiuto l’assicurato dovrà conferire a Euler Hermes il manda-to d’incasso di tutti i suoi crediti secondo la cifra 1.1.

      Se l’importo della franchigia (A, 8) menzionato nel contratto d’assicurazione non è superato in base a tutti i crediti insoluti nei confronti di un singolo cliente, non sussiste alcuna possibilità di conferire il mandato d’incasso a Euler Hermes.
  2. In caso di conferimento del mandato d’incasso, l’assicurato inoltrerà a Euler Hermes Services una cosiddetta «Trading History», che inizia 12 mesi prima della scadenza del credito più vecchio aperto, un elenco delle posizioni aperte, i bollettini di ordinazione, le conferme d’ordine, le compro-ve delle avvenute forniture, le copie delle fatture, i solleciti, la corrispondenza e tutti i titoli e la documentazione necessari per l’esercizio dei suoi diritti.
  3. Senza il consenso esplicito di Euler Hermes, l’assicurato non potrà né accettare né rifiutare una proposta di concordato extragiudiziale o giudiziale o una proposta di analoga portata, in caso contrario l’assicurato perderà qualsiasi diritto d’indennità in caso di sinistro.
  4. Non costituiscono alcun obbligo d’indennità ai sensi del § 12 CGA né l’accettazione del mandato d’incasso da parte di Euler Hermes Services, né le misure avviate da quest’ultima nell’ambito della pratica, né eventuali istruzioni impartite da Euler Hermes all’assicurato.
  5. I costi sopportati da Euler Hermes Services in relazione all’incasso e all’imposizione di crediti nei confronti di clienti assicurati, sono integralmente compensati dalle tasse d’incasso (A, 2). Lo stesso vale per i costi eventualmente sopportati dall’assicurato su istruzioni di Euler Hermes o Euler Hermes Services.

    I costi relativi all’eliminazione di reclami per merce difettosa e altre obiezioni sono sopportati da Euler Hermes Services solo se ne viene compro-vata integralmente la validità giuridica. In caso contrario, questi costi saranno sopportati integralmente dall’assicurato.
  6. Sono integralmente a carico dell’assicurato i costi secondo il capitolo D, cifra 2 per quei crediti, per i quali non sussiste un diritto all’indennità a causa di una violazione degli obblighi secondo il § 13 CGA, rispettivamente per i crediti nei confronti di clienti non assicurati.

§ 11 Sinistro

Il sinistro si verifica il giorno, in cui il credito assicurato diventa inesigibile.
L’inesigibilità è data unicamente

  1. se il credito assicurato non è pagato interamente o non lo è del tutto, e se il termine fissato nelle Condizioni speciali (A, 12), con decorrenza dal giorno in cui Euler Hermes riceve il mandato d'incasso, è scaduto (presunta insolvenza), oppure
  2. se il giudice del concordato ha concesso la moratoria concordataria al debitore, o se è stato aperto il fallimento, o se è stato confermato un con-cordato giudiziale, oppure
  3. se è stato concluso un concordato extragiudiziale (accordo di moratoria, moratoria pro rata oppure un concordato con abbandono dell’attivo), oppure
  4. se è stato rilasciato un attestato di carenza di beni, oppure
  5. se all’estero sussistono dei fatti della medesima portata. Ciò è ad esempio il caso, se in virtù di una procedura giudiziaria di insolvenza, il debitore gode di protezione in materia di esecuzione.

§ 12 Prestazione d’indennità / Calcolo della perdita / Franchigia

  1. Euler Hermes indennizza entro 30 giorni dopo che si è verificato il sinistro, dietro presentazione della necessaria documentazione. Determinante per il calcolo della perdita è il sinistro che si è verificato per primo nel tempo.

    La prestazione d’indennità viene effettuata non appena la perdita definitiva assicurata è stata comprovata.
  2. Per il calcolo della perdita vengono dedotti dal credito assicurato i crediti compensabili, nonché i pagamenti ed i ricavi. Se per una parte della perdita non sussiste una copertura assicurativa, la deduzione sarà effettuata proporzionalmente tra crediti assicurati/non assicurati, indipenden-temente da pattuizioni divergenti tra l’assicurato e il cliente.

    Se dopo 30 giorni dal verificarsi del sinistro e inoltro della necessaria documentazione l’ammontare della perdita non è ancora stabilito definitiva-mente, Euler Hermes allestirà un conteggio provvisorio della perdita. A tale scopo Euler Hermes procederà a una stima degli importi da dedurre, nella misura in cui il loro ammontare è ancora indefinito.
  3. Da ogni importo dell’indennità viene dedotto l’importo della franchigia menzionato nelle Condizioni speciali (A, 8). L’importo dell’indennità corri-sponde alla perdita assicurata, determinata secondo il § 12 cifra 2 CGA dopo considerazione della quota assicurata (A, 3).

    Se sono stati conclusi accordi supplementari relativi a ulteriori importi da dedurre dalla perdita assicurata, Euler Hermes indennizzerà l’importo restante della perdita, dopo deduzione di questi importi.
  4. I pagamenti o i ricavi che non sono stati considerati nel calcolo della perdita devono essere immediatamente notificati a Euler Hermes. Euler Her-mes. Tutti i pagamenti pervenuti dopo la prestazione dell’indennità vengono ripartiti tra Euler Hermes e l’assicurato nella proporzione esistente, da un lato, tra l’indennità prestata e, dall’altro lato, l’importo residuo rimasto a carico dell’assicurato rispetto al credito totale. La parte che spetta a Euler Hermes deve essere immediatamente versata a Euler Hermes.
  5. L’assicurato si impegna ad effettuare immediatamente i corrispondenti rimborsi a favore di Euler Hermes, se il credito che sta alla base di un’indennità prestata non è riconosciuto in tutto o in parte a seguito di una successiva decisione giudiziale, oppure se dovesse risultare che non sussiste il diritto a un’indennità.

§ 13 Violazione di obblighi da parte dell’assicurato

Euler Hermes ha il diritto di rifiutare indennità secondo il § 12 CGA per i corrispondenti crediti, se l’assicurato non ha adempiuto gli obblighi a cui è assoggettato secondo il § 5 CGA (Soppressione automatica della copertura assicurativa), il § 6 CGA (Quota assicurata), il § 9 cifre 2 e 3 (Obblighi di notifica e condotta), il § 10 cifra 1 (Incasso).

§ 14 Surrogazione

Fino a concorrenza dell’indennità versata, Euler Hermes è surrogata in tutti i diritti dell’assicurato verso i debitori. Su richiesta di Euler Hermes, l’assicurato ha l’obbligo di avviare le misure necessarie per il trasferimento dei diritti.

Gli obblighi dell’assicurato secondo il § 9 cifra 4 CGA restano validi anche dopo il trasferimento dei crediti, delle pretese e di altri diritti.

§ 15 Indennità massima

Le prestazioni d’indennità per i sinistri che si sono verificati nel corso di un anno di assicurazione sono limitate all’ammontare menzionato nelle Condizioni speciali (A, 6).

§ 16 Cessione del diritto al pagamento dell’indennità

La cessione del diritto al pagamento dell’indennità è consentita previo accordo scritto di Euler Hermes.

Le eccezioni che spettano a Euler Hermes nonché il diritto di compensazione restano validi anche nei confronti dei beneficiari della cessione. L’importo dell’indennità sarà comunque regolato unicamente con l’assicurato.

§ 17 Moneta del contratto

La moneta del contratto è quella menzionata nelle Condizioni speciali (A).

Gli importi delle fatture emesse in altre monete vengono convertiti al cambio medio della quotazione tipica delle banconote a Zurigo in vigore il giorno di ricezione del mandato d’incasso. Questo corso di conversione resta valido fino al conteggio finale definitivo ed ha pure validità per i pagamenti diretti all’assicurato e per le prestazioni d’indennità. I pagamenti che pervengono direttamente a Euler Hermes saranno convertiti al cambio medio del corso delle banconote a Zurigo in vigore il giorno del loro accredito.

§ 18 Disposizioni finali

  1. In assenza di una disdetta da parte di uno dei due contraenti mediante lettera raccomandata, osservando un termine di preavviso di 2 mesi, alla scadenza di ogni anno di assicurazione il contratto d’assicurazione è prorogato per un anno di assicurazione successivo di ulteriori 12 mesi.
  2. Le modifiche del contratto d’assicurazione sono valide solo nella misura in cui Euler Hermes le ha confermate per iscritto. La forma scritta è rispet-tata sotto forma di una stampa automatica senza firma.
  3. Il contratto d’assicurazione si estingue al momento in cui viene aperto il fallimento nei confronti dell’assicurato oppure se in relazione all’assicurato viene confermato un concordato giudiziale rispettivamente un concordato giudiziale con abbandono dell’attivo oppure se è stato stipulato un corrispondente concordato extragiudiziale o un concordato extragiudiziale con abbandono dell’attivo. Le medesime considerazioni valgono, se la stessa fattispecie dovesse realizzarsi all'estero.
  4. Il contratto d’assicurazione è soggetto alla Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908 a complemento delle pattuizioni contrattuali.
  5. Foro giudiziario per tutte le vertenze derivanti dal presente contratto d’assicurazione è la sede della succursale svizzera di Euler Hermes SA.

C. Esame e monitoraggio del credito da parte di Euler Hermes Services Svizzera SA (Euler Hermes Services)

Per la durata di validità del contratto d’assicurazione, l’assicurato incarica esclusivamente Euler Hermes Services di effettuare l’esame e il monito-raggio dei clienti da assicurare.

Egli autorizza irrevocabilmente Euler Hermes, a suo nome e per suo conto, a predisporre per il tramite di Euler Hermes Services l’esame e il moni-toraggio dei clienti che devono essere assicurati. Euler Hermes Services metterà a disposizione il risultato della sua attività immediatamente ed esclusivamente a Euler Hermes.

Nella misura in cui l’assicurato notifica a Euler Hermes circostanze rilevanti per la solvibilità, obbligo al quale è soggetto in base al contratto e alla legge, Euler Hermes è autorizzata a informarne Euler Hermes Services. Euler Hermes Services utilizzerà le informazioni ricevute per analisi più approfondite (valutazioni della solvibilità), i cui risultati possono essere messi a disposizione anche a terzi. Nella misura in cui si tratta di indicazioni rilevanti ai fini della legge sulla protezione dei dati, l’assicurato può vietare l’utilizzo delle sue informazioni, dato che l’inoltro delle stesse a scopo di ulteriore uso avviene su base volontaria.

L’assicurato ha l’obbligo di versare a Euler Hermes Services per ogni anno di assicurazione iniziato, le spese per l’esame del limite di credito men-zionate nelle Condizioni speciali (A, 3), alla cui determinazione Euler Hermes è stata autorizzata da Euler Hermes Services. Gli importi vengono fatturati da parte di Euler Hermes Services oltre all’IVA legale.

Gli importi fatturati devono essere pagati entro 10 giorni dopo la data della fattura.

Se una fattura relativa alle spese non viene pagata alla scadenza, l’assicurato sarà sollecitato, secondo le disposizioni di legge, a pagare le spese arretrate entro 14 giorni a partire dalla data di spedizione del sollecito. Se il sollecito resta senza esito, ne verrà inviato un secondo per raccoman-data.

Con l’invio del secondo sollecito per raccomandata vengono imputate tasse d’ingiunzione pari a CHF 200.-/EUR 180.-/USD 200.- (espresse nella valuta del contratto di cui al § 17 CGA). Le tasse d’ingiunzione imputate sono dovute indipendentemente dal fatto che dopo il secondo sollecito la fattura relativa alle spese venga pagata. In caso di mancato pagamento delle tasse d’ingiunzione Euler Hermes si riserva il diritto di procedere al loro recupero tramite le vie legali.

La responsabilità di Euler Hermes Services nei confronti dell’assicurato è limitata al dolo e alla colpa grave, a meno che il danno sia da imputare a una violazione di un obbligo contrattuale essenziale. Per quanto attiene all’ammontare, Euler Hermes Services risponde solo del risarcimento del danno tipicamente prevedibile.

Questo accordo è valido per la durata del contratto d’assicurazione e può essere rescisso solo contestualmente con il contratto d’assicurazione.

Gli accordi del contratto d’assicurazione valgono per analogia nell’ambito dei rapporti tra Euler Hermes Services e l’assicurato, nella misura in cui sono applicabili in virtù del loro contenuto.

Per il resto fanno stato le CGA, nella misura in cui sono applicabili.

Foro giudiziario per tutte le vertenze derivanti dal mandato di esame e monitoraggio del limite di credito è la sede di Euler Hermes Services Svizze-ra SA.

D. Incasso da parte di Euler Hermes Services Svizzera SA (Euler Hermes Services)

  1. Crediti assicurati
    Per la durata del contratto d’assicurazione, l’assicurato conferisce esclusivamente a Euler Hermes Services il mandato d’incasso dei crediti nei confronti di clienti assicurati.

    Dopo il conferimento scritto del mandato, l’assicurato non avvierà più trattative con il cliente né continuerà a procedere contro di lui, senza il previo consenso di Euler Hermes Services. L’assicurato consegnerà a Euler Hermes Services tutte le informazioni utili al caso relative al mandato.

    Euler Hermes Services procederà a propria discrezione secondo quanto ritenuto doveroso. Euler Hermes Services può rifiutare mandati senza l’indicazione di motivi o sospendere l’incasso in ogni momento.
    Euler Hermes Services può far avviare misure giudiziali da parte di avvocati. Questi agiscono per Euler Hermes Services a nome dell’assicurato e hanno il diritto di fornire a Euler Hermes Services in qualsiasi momento informazioni relative allo stato del procedimento. Euler Hermes Services ha il diritto di mettere a disposizione le informazioni relative al risultato della propria attività anche a Euler Hermes.
  2. Crediti non assicurati
    Ai crediti, per i quali non sussiste una copertura assicurativa secondo il § 10 cifra 6 CGA oppure ai casi secondo il § 10 cifra 5, capoverso 2 CGA si applicano le seguenti tariffe.

    Tassa di collocamento per caso: CHF 120.- / EUR 100.- / USD 130.- Provvigione sui risultati in % degli importi introitati: Svizzera / Liechtenstein: 10% / EU: 15% / altri paesi: 20%

    Fanno parte della provvigione sui risultati tutte le forme di riduzione del credito, in particolare i pagamenti, gli accrediti, la compensazione di contropretese, la ripresa di merci. L’assicurato comunicherà immediatamente a Euler Hermes Services le informazioni a tale riguardo. Le conse-guenze legali ed i costi che derivano da una violazione di quest’obbligo sono a carico dell’assicurato.

    L’assicurato dovrà assumersi separatamente i costi (ad es. spese legali, provvigioni a terzi, spese di esecuzione e giudiziali, esborsi in contanti, spese di corrispondenti ecc.).
    Prima di intraprendere passi dispendiosi, quali ad es. misure giudiziali, conferimento del mandato a un avvocato o a un partner d’incasso esterno, Euler Hermes Services otterrà il consenso dell’assicurato. Composizioni e riduzioni di crediti necessitano del consenso dell’assicurato. Inoltre, Euler Hermes Services può stipulare accordi di pagamento rateale a propria discrezione.
    In linea di principio è data facoltà a Euler Hermes Services di esigere in ogni momento dall’assicurato un anticipo sui costi. La mancata prestazione di un anticipo è equiparata al ritiro del mandato d’incasso. Euler Hermes Services ha il diritto di rifiutare mandati d’incasso oppure di deporre un mandato senza addurre motivi.
  3. Ulteriori disposizioni
    Se l’assicurato ritira il suo mandato, verrà conteggiata l’intera provvigione sui risultati a valere sull’intero importo del credito o sugli eventuali pagamenti successivi attesi. Allo stesso modo verrà fatturata l’intera provvigione in caso di palese elusione di un conteggio effettuata mediante ritiro del mandato.

    Le tasse d’incasso e le provvigioni sono fatturate da Euler Hermes Services oltre all’IVA legale. Gli importi delle fatture devono essere pagati entro 10 giorni dopo la data della fattura.

    Se una fattura relativa alle spese non viene pagata alla scadenza, l’assicurato sarà sollecitato, secondo le disposizioni di legge, a pagare le spese arretrate entro 14 giorni a partire dalla data di spedizione del sollecito. Se il sollecito resta senza esito, ne verrà inviato un secondo per raccoman-data.

    Con l’invio del secondo sollecito per raccomandata vengono imputate tasse d’ingiunzione pari a CHF 200.-/EUR 180.-/USD 200.- (espresse nella valuta del contratto di cui al § 17 CGA). Le tasse d’ingiunzione imputate sono dovute indipendentemente dal fatto che dopo il secondo sollecito la fattura relativa alle spese venga pagata. In caso di mancato pagamento delle tasse d’ingiunzione Euler Hermes si riserva il diritto di procedere al loro recupero tramite le vie legali.

    La responsabilità di Euler Hermes Services nei confronti dell’assicurato è limitata al dolo e alla colpa grave, a meno che il danno sia dovuto alla violazione di un obbligo contrattuale essenziale.
    Per quanto riguarda l’ammontare, Euler Hermes Services risponde unicamente in misura di un risarcimento del danno tipicamente prevedibile.

    Questo accordo è valido per la durata del contratto d’assicurazione e può essere rescisso solo assieme al contratto d’assicurazione. Per i crediti che sono assicurati anche alla fine del contratto d’assicurazione, i costi sono integralmente compensati dalle tasse d’incasso (A, 2). Per tutti gli altri crediti, per i quali è stato conferito un mandato d’incasso prima della fine del contratto d’assicurazione, Euler Hermes Services conti-nua a svolgere l’incasso.

    Per il resto fanno stato le CGA, nella misura in cui sono applicabili.

    Foro giudiziario per tutte le vertenze derivanti dal mandato d’incasso è la sede di Euler Hermes Services Svizzera SA.

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Euler Hermes, una società del Gruppo Allianz, è il maggior operatore mondiale nel settore dell’assicurazione dei crediti commerciali, con affiliate e succursali in tutta Europa e nel mondo. Euler Hermes offre prodotti finanziari B2B che aiutano i nostri clienti in tutto il mondo a scegliere i propri partner commerciali in modo intelligente e che danno loro la sicurezza di poter ampliare le proprie opportunità commerciali.

Nell’accertamento delle circostanze rilevanti a fini assicurativi possiamo contare su solide basi. Raccogliamo informazioni rilevanti su imprese e singoli individui e abbiamo tra l’altro archiviato dati che riguardano pure lei. La informiamo pertanto in merito al trattamento dei suoi dati personali conformemente all’art. 4 della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

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